IL SINDACO
ORDINA
che durante il periodo di attività balneare estivo 2024 (25 maggio 2024 - 29 settembre 2024), in
caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che causi l’apertura degli sfioratori di piena
associati alle corrispondenti acque di balneazione come di seguito riportato:
- IT008099014003 Torre Pedrera - Brancona, (possibile apertura dello scaricatore Brancona)
- IT008099014004 Viserbella - La Turchia (possibile apertura scaricatore la Turchia)
- IT008099014008 Rimini - Foce Marecchia 50m N (possibile apertura scaricatore Rimini Isola e Bypass dell’impianto di depurazione di Santa Giustina)
- IT008099014009 Rimini - Foce Marecchia 50m S (possibile apertura scaricatore Rimini Isola e Bypass dell’impianto di depurazione di Santa Giustina)
- IT008099014011 Rimini - Ausa (possibile apertura delle paratoie sulla zona di mare “Kennedy battigia” del sollevamento ‘’Kennedy 45V’’)
- IT008099014013 Bellariva - Colonnella 1 (possibile apertura scaricatore Colonnella 1)
- IT008099014014 Bellariva - Colonnella 2 (possibile apertura scaricatore Colonnella 2)
- IT008099014015 Rivazzurra - Rodella (possibile apertura scaricatore Rodella)
- IT008099014028 Miramare - Rio Asse N (possibile confluenza a mare del Rio Asse, sul quale insistono scarichi di natura fognaria);
è vietata temporaneamente la balneazione nell’intera acqua di balneazione corrispondente agli sfioratori interessati dall’apertura delle paratoie, sia durante l’apertura degli stessi che per le 18 ore successive alla loro chiusura;
è vietata temporaneamente la balneazione nelle due acque di balneazione adiacenti la Foce del Deviatore Marecchia, denominate Foce Marecchia Nord e Foce Marecchia Sud, dal momento dell'apertura degli sfioratori afferenti al Deviatore Marecchia e fino a 18 ore dopo la chiusura;
INFORMA
- che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;
- che la presente Ordinanza ha validità per il periodo in cui viene assicurato il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti, così come definito dall'Ordinanza balneare regionale 1/2019 e s.m.i e pertanto dal 25 maggio 2024 al 29 settembre 2024;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle, Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale della Direzione Generale, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini.
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;
- che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per l'intero periodo di validità dello stesso.
- ogni informazione utile sulle acque di balneazione è reperibile sulla sezione dedicata del sito ARPAE al seguente link: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione/balneazione.