Descrizione
La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata in relazione a ciascuna acqua di balneazione, al termine di ciascuna stagione balneare e sulla base delle serie di dati relativi alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti.
La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata in relazione a ciascuna acqua di balneazione, al termine di ciascuna stagione balneare e sulla base delle serie di dati relativi alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti.
La serie di dati sulla quale basare la valutazione deve comprendere almeno 16 campioni, in quanto la stagione balneare in Emilia-Romagna ha durata complessiva superiore a 8 settimane (art. 7, c.4, D.Lgs. 116/2008).
Come definito dall’art.7 comma 5 lettera a del D.Lgs. 116/2008, la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se le acque di balneazione sono di nuova individuazione, purché siano soddisfatti i requisiti relativi al numero minimo di campioni di cui sopra.
Le acque di balneazione sono classificate secondo quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa, sulla base dei valori degli indicatori Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.
Qualora le acque siano temporaneamente definite "scarse", le Regioni e le Province autonome, a decorrere dalla stagione balneare successiva, devono:
- adottare adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l´esposizione dei bagnanti all´inquinamento;
- individuare le cause e le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
- applicare adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell´inquinamento nonché dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.
Se le acque di balneazione sono classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione che le regioni e le province autonome possono anche attuare prima della scadenza del termine dei cinque anni stessi nel caso ritengano che il raggiungimento di una qualità "sufficiente" non sia fattibile o comunque eccessivamente costoso.
INFORMAZIONE AL PUBBLICO
I Comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un´ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione, mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione;
c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:
1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;
2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente;
3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale;
e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico;
f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l´area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.
per ulteriori approfondimenti sulle modalità di classificazione si rimanda al sito di ARPAE Emilia Romagna