Descrizione
Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.
Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.
Sono consentiti:
- gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile.
Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.
Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.