Descrizione

La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

  1. soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e’ avvalso;
  2. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  3. domande rivolte;
  4. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  5. criteri eseguiti e l’individuazione del campione;
  6. date in cui è  stato realizzato il sondaggio;
  7. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Divieto:
Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

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Ultimo aggiornamento

17/06/2021, 16:20