Tempi e luoghi dove costituire a Rimini unioni civili tra coppie dello stesso sesso.

A chi si rivolge

Destinatari

Al fine di costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

  • prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
  • seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Cosa serve

Prima fase-processo verbale
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
  • insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge 20/05/2016 numero 76;
  • lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Seconda fase-la costituzione dell’unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
  • scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Costi e vincoli

Cause impeditive:
Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

  • per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Accedi al servizio

Come si fa

Per la formalizzazione dell'unione civile presso le sedi sottoindicate rivolgersi all'ufficio di stato civile del comune

Per la formalizzazione dell'unione civile presso le sedi sottoindicate rivolgersi a Visit Rimini
telefono +39 0541 53399
mail: info@riminiweddingdestination.it
sito: www.riminiweddingdestination.it

  • Teatro Galli (Piazza Cavour centro storico);
  • Cinema Fulgor (Corso d'Augusto centro storico);
  • Castel Sismondo (Piazza Malatesta centro storico);
  • Pertinenze esterne - Castel Sismondo e Museo (centro storico);
  • Museo della Città (Museo della Città - Via Tonini 1 centro storico);
  • Museo P.art-Palazzi dell'Arte (Piazza Cavour centro storico);
  • Palazzina Roma (Palazzo del turismo - Piazzale Fellini 3 marina centro);
  • Grand Hotel  (Parco Federico Fellini marina centro);
  • Casa dei matrimoni Spiaggia (Piazzale Boscovich marina centro);
  • Riminiterme Spiaggia (Viale Principe di Piemonte 56 Miramare).

Ulteriori informazioni

Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
- Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
- Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
- In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
- Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero:
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.

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Area di riferimento

Uffici correlati

Ufficio stato civile

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Orari

lunedì 8:00 - 12:00
martedì 8:00 - 12:00
mercoledì 8:00 - 12:00
giovedì 8:00 - 12:00
venerdì 8:00 - 12:00

l'ufficio è aperto al pubblico solo su appuntamento (per il rilascio degli estratti si può accedere allo sportello n. 13 senza appuntamento)

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Telefono

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+39 0541/704299 (rilascio estratti di nascita, matrimonio, morte)

dalle ore 8:30 alle ore 13:15

+39 0541/793961 (cittadinanze)

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Ultimo aggiornamento

03/09/2024, 11:20