A chi si rivolge
Destinatari
Occorre essere elettori del Comune di Rimini e aver assolto agli obblighi scolastici.
Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:
- dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- appartenenti a Forze Armate in servizio;
- medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- segretari comunali e dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Cos'è
L’albo degli scrutatori è l’elenco delle persone idonee a svolgere il compito di scrutatore nei seggi elettorali;
esso è costituito dai nominativi degli elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che hanno richiesto l’iscrizione presentando apposita domanda all’ufficio elettorale del Comune.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria, in occasione di consultazioni elettorali, per essere designati scrutatori presso un seggio elettorale.
Cosa serve
Tempi e scadenze
La domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori va presentata entro il 30 novembre di ogni anno (chi è già iscritto non deve ripresentare nulla).
Il Sindaco nel mese di ottobre, con l'affissione di appositi manifesti, invita gli elettori che lo desiderano ad iscriversi entro il mese di novembre.
L’albo aggiornato entra in vigore a partire dall’anno successivo.
L’iscrizione all'albo dura fino a quando l’interessato non chieda di essere cancellato, non cambi comune di residenza oppure sia cancellato d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale.
Nel caso in cui l’elettore desideri essere cancellato dall’albo, la domanda di cancellazione deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.
Accedi al servizio
La domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori - debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di identità valido - può essere:
- scansionata in formato PDF e inviata per email (vedi indirizzi dell'ufficio elettorale in fondo alla pagina);
- presentata presso l’ufficio Elettorale del Comune di Rimini.
Ulteriori informazioni
La nomina a scrutatore viene effettuata tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data della votazione, la Commissione Elettorale Comunale in pubblica adunanza, preannunziata 2 giorni prima con manifesto affisso nell'Albo Pretorio del Comune, procede:
- alla nomina, tra gli iscritti all'Albo, degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei n. 143 uffici elettorali di sezione;
- alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori rinunciatari.
Il numero di scrutatori previsto per ogni singolo seggio è di 4, tale numero viene ridotto a 3 per le consultazioni referendarie.
Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (presidente, scrutatore, segretario) sono determinati dalla Legge 13/03/1980, n. 70 e variano a seconda delle schede e del tipo di elezione.
L' onorario secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 della Legge 21/03/1990, n. 53 ha natura di rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Inoltre l'art. 119 - Decreto del Presidente della Repubblica 361 del 30/03/1957 - articolo così sostituito dall'art. 11 della legge 21/03/1990 n. 53 dispone che:
- in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni;
- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1° sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
La L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali