A chi si rivolge
Chi può presentare
ll canone è dovuto per:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
Cos'è
Il comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l’istituzione da parte dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Tempi e scadenze
Le scadenze di pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono le seguenti:
- versamento in unica soluzione entro il 31/03
- qualora l’importo sia superiore a €. 1.500/00, è consentito previa richiesta del contribuente, il versamento in rate di pari importo scadenti il:
- 31/03
- 31/05
- 31/07
- 30/09
Costi e vincoli
I servizi comunali di informazione sul Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono gratuiti.
TARIFFE
Tariffe anno 2022 per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni
Accedi al servizio
Modalità di svolgimento dei servizi
I servizi relativi al Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria che prevedono il ricevimento del pubblico vengono svolti, nei seguenti modi:
- per via telematica, per informazioni ed inoltro delle pratiche (dichiarazioni, domande di rimborso, ravvedimento operoso, rateizzazioni, rettifiche/annullamento avvisi di accertamento, pubbliche affissioni), utilizzando l’apposita Modulistica reperibile sul sito e corredata della relativa documentazione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- EMAIL: pubblicita.affissioni@comune.rimini.it
- PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
- telefonicamente, chiamando in numeri evidenziati nelle rispettive caselle “Uffici”;
- con appuntamento telefonico.