Descrizione
Modalità di versamento dell'IMU
Versamenti
Chi deve pagare
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (art.1, comma 761, legge 160 del 2019).
A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni (art.1, comma 743, legge 160 del 2019).;
- per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene;
- per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Quando pagare
L’IMU deve essere versata da tutti i contribuenti (ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g della legge n. 160 del 2019 - ENC) in due rate:
- la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
- è, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 1, comma 759, lettera g della legge n. 160 del 2019 (ENC), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si
riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
data del 28 ottobre dell'anno di riferimento.
I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 763, legge 160 del 2019).
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
Quota d'imposta a favore dello stato
E' riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento (art. 1, comma 744, legge 160 del 2019).
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Di conseguenza:
per gli immobili classificati nel gruppo catastale D
- la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
- la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.
per gli immobili diversi da quelli in categoria D
- l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:
- 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
-
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"
Modalità di versamento
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- pagoPA
A seguito dell’adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il versamento potrà essere effettuato anche utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA).
Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Rimini, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere compilato e stampato direttamente dal sito di AmministrazioniComunali.it oppure può essere stampato dal sito internet di Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:
Quota Comune
- 3912: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
- 3914: IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE
- 3916: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
- 3918: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
- 3923: IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
- 3924: IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
- 3930: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
- 3939: IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE
Quota Stato
- 3925: IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
Pagamento con bollettino di conto corrente postale
Dal 1 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.
Con decreto del 23 novembre 2012, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.
Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".
Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:
- Codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento;
- Codice catastale del Comune ove sono siti gli immobili (per Rimini è H294);
- Informazioni ed importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.
Pagamento per i residenti all'estero
L'IMU, imposta municipale propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.
Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso UNICREDIT SpA (codice BIC: UNCRITM1SM0), intestato a Comune di Rimini, utilizzando il codice IBAN IT63Q0200824220000102621578
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Pagamento enti non commerciali
(art. 1, comma 763, legge 160 del 2019)
Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504/92 (enti non commerciali) è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.
I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1/1/2020.