Descrizione
La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e’ avvalso;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- criteri eseguiti e l’individuazione del campione;
- date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
Divieto:
Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.