Il commento dell’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Rimini, Juri Magrini: “Giro di vite per chi guida sotto effetto di alcol, di sostanze stupefacenti o usando il cellulare, tra le principali cause di incidentalità".
“Dato il quadro numerico che puntualmente ogni anno ci viene restituito dalla Polizia Locale sulle persone che si mettono al volante nonostante l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, la stretta prevista dal nuovo disegno di legge del Codice della Strada, nella parte relativa per chi guida in uno stato di alterazione, o usando il cellulare, penso possa essere un incentivo nella promozione di comportamenti corretti tra gli automobilisti, al fine di scongiurare le condotte più pericolose – è il commento dell’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Rimini, Juri Magrini -. Una delle novità maggiori riguarda proprio l’uso dello smartphone che purtroppo, come sappiamo, rappresenta una delle maggiori distrazioni responsabili di incidenti. Da inizio anno il personale della Municipale ha contestato sul territorio riminese 75 episodi di uso del telefonino durante la guida, un fenomeno in aumento, che, in caso il ddl dovesse essere approvato dal Parlamento, comporterà la sospensione della patente da 7 a 20 giorni. L’inasprimento riguarda anche i recidivi alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, i quali possono andare incontro alla revoca fino a tre anni.”.
“Il testo adesso dovrà attraversare tutto l’iter parlamentare prima che possa trovare reale e concreta applicazione, ma ci tengo a precisare che, a prescindere dalla ‘meta’ finale, l’attenzione del Comune di Rimini su eventuali condotte illecite e irresponsabili alla guida rimarrà altissima, al fine di arginare, per quanto possibile, episodi di incidentalità, a garanzia di una maggiore sicurezza su strada. Dal 1° gennaio, gli agenti della Locale hanno ritirato circa 300 patenti per comportamenti scorretti alla guida, segno di un presidio costante sulle arterie cittadine che non ha intenzione di allentare, soprattutto per quanto concerne l’alcol, le droghe e gli smartphone. Sul resto del provvedimento, invece, per quanto concerne ad esempio il capitolo sui monopattini, restano più perplessità”, chiosa l’assessore comunale.
Nuove norme |
Situazione precedente |
Guida sotto l'influenza dell'alcool Apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, del codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida). In tali casi, si prevede anche che il Prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica. Il codice 68 permane sulla patente per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemiico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Gli anni di cui sopra decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) o N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice unionale 68, le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool vengono aumentate di un terzo. Tali sanzioni sono invece raddoppiate nel caso in cui risulti alterato o manomesso ovvero risultino rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo alcolock. |
Nulla previsto
Nulla previsto
Nulla previsto
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Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti Per il perfezionamento del reato diventa sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione. Gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, hanno la possibilità di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare. Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente. Gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, possono impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante e impendendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente. In tal caso non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Infine il conducente minore di anni 21, nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24° anno di età. |
È necessario che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.
Non previsto il potere per la polizia stradale di effettuare un prelievo di liquido salivare Non prevista la revoca della patente con possibilità di conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca
Regola non prevista
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Educazione stradale Al fine di sensibilizzare gli utenti alle tematiche della sicurezza stradale e incentivare la partecipazione a corsi di formazione sulla materia, il nuovo comma 2-ter prevede l’attribuzione, a seguito della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, del credito di 2 punti patente. |
Nulla previsto |
Limitazioni nella guida Per i titolari di patente categoria B, viene esteso da uno a tre anni il divieto di guida di autoveicoli “di grossa cilindrata” (concetto ancora da chiarire). |
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per auto elettriche e plug-in il limite sale a 65 kw/t. |
Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto. Si prevede, inoltre, l’equiparazione delle procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e si chiarisce l’esclusiva competenza del MIT in tale materia. In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione, ponendo così rimedio all’elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità. Si prevede poi di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona. Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito. |
Gli autovelox possono accertare solo violazioni del limite di velocità
Nulla è previsto per sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto
Non prevista tolleranza |
Introduzione, come misura di regolazione della circolazione stradale, di un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare, la safety-car (simile a quella della Formula1), per prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata. In particolare gli agenti di polizia stradale possono rallentare il traffico dei veicoli tramite safety-car, anche in contrasto con la segnaletica esistente o con le norme stradali, sia per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione che per quelle attinenti alla protezione degli operatori stradali. |
Nulla previsto |
Si prevede, nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso, l’obbligo per conducenti di mezzi pesanti di impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata. La disposizione si applica qualunque sia il numero di corsie per carreggiata, salvo diversa segnalazione. |
Nulla previsto |
Circolazione dei monopattini elettriciVietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno (targa) o di copertura assicurativa. Viene inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti. Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione. L’ambito di circolazione dei monopattini elettrici è limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Disposto il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini. Per contro, resta ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Viene inoltre introdotto un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi. I Comuni possono però derogare a tale divieto a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta. In ogni caso le aree destinate alla sosta dei monopattini devono essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale |
Non prevista targa e copertura assicurativa. L’obbligo di uso del casco è limitato ai minori di anni 18
Non previsto tale obbligo
La circolazione contromano mediante monopattini è consentitaa nelle strade con doppio senso ciclabile. |
Circolazione dei velocipedi Viene introdotta la nuova definizione di “strada urbana ciclabile”, ossia una strada urbana a unica carreggiata con banchine pavimentate, limite di velocità non superiore a 30 km/h e priorità per i velocipedi, definita da apposita segnaletica verticale. Non è necessaria la presenza di un marciapiede. I Comuni possono consentire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, con limite massimo di velocità inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili. Ai Comuni viene inoltre permesso di istituire la zona di attestamento ciclabile (linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli, ex casa avanzata), subordinatamente alla verifica delle condizioni di sicurezza della strada e qualora i flussi ciclabili lo giustifichino, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, nelle quali è presente una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile. Ai Comuni spetta inoltre il compito di individuare le zone ciclabili (zone urbane in cui vigono particolari regole di circolazione, con priorità per i velocipedi) nelle quali può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, oppure dove sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h. Nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i velocipedi sono esclusi dall’obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, e pertanto possono occupare qualunque posizione sulla stessa, pur nel rispetto delle regole della precedenza. In presenza di piste e corsie ciclabili, tuttavia, è previsto l’obbligo per i velocipedi di circolare su di esse. Allo scopo di disciplinare in sicurezza il sorpasso dei velocipedi, si prevede l’obbligo per i veicoli a motore, su tutte le tipologie di strade sia urbane che extraurbane, di mantenersi ad adeguata distanza laterale (almeno 1,5 metri ove le condizioni della strada lo consentano), per tenere conto della differente velocità di circolazione dei velocipedi e della ridotta stabilità dei medesimi. |
Nulla previsto
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