Nuova Modulistica in materia paesaggistica

A chi si rivolge

Destinatari

Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata da interventi edilizi realizzati prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, oppure da interventi edilizi realizzati in epoca successiva all’ apposizione del vincolo ma prima del 12/05/2006 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 157/2006).

Chi può presentare

Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata da interventi edilizi realizzati prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, oppure da interventi edilizi realizzati in epoca successiva all’ apposizione del vincolo ma prima del 12/05/2006 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 157/2006).

Cos'è

Per gli interventi di rilevanza edilizia realizzati in zona interessata dal vincolo di cui alla Parte Terza Titolo I (Beni Paesaggistici) del Decreto Legislativo n. 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi stessi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune), ai fini della valutazione paesaggistica postuma/sanatoria paesaggistica, quando ricorrono le seguenti casistiche tra loro alternative:

  • valutazione paesaggistica postuma, per opere edilizie realizzate in epoca antecedente all’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica;

  • sanatoria paesaggistica, ai sensi dell’art. 70, comma 5, della L.R. n. 24/2017, per opere realizzate in epoca successiva all’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica e prima del 12/05/2006 (entrata in vigore del D.Lgs. n.157/2006), ove era consentito sanare interventi di maggiore rilevanza rispetto a quanto oggi previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

Cosa serve

La presentazione della domanda prevede:

- marca da bollo €16,00 da applicare all'istanza;

- versamento dei diritti di segreteria pari a € 200,00 che dovrà essere effettuato unicamente attraverso la piattaforma denominata PagoPA o App IO;

- marca da bollo €16,00 per il ritiro del provvedimento finale.

Dal portale del Comune di Rimini https://pagopa.comune.rimini.it ciascun utente potrà provvedere a generare richieste di pagamento spontaneo per il versamento di diritti di segreteria e diritti di cassa, e anche effettuare il pagamento del dovuto sul nodo nazionale dei pagamenti PagoPA o App IO.
Le istruzioni per effettuare i pagamenti sono al seguente indirizzo 
https://youtu.be/nycyCl99k2w.

Tempi e scadenze

Tempi massimi di rilascio per valutazione paesaggistica postuma: 120 giorni 

Tempi massimi di rilascio per sanatoria paesaggistica: 180 giorni 

Costi e vincoli

La presentazione della domanda prevede:

  • marca da bollo € 16,00 da applicare all'istanza;

  • versamento dei diritti di segreteria pari a € 200,00 che dovrà essere effettuato unicamente attraverso la piattaforma denominata PagoPA o App IO;

  • nel caso di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 70, comma 5, della L.R. n. 24/2017, pagamento della sanzione calcolata in base al Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2012.

    Il caso di valutazione paesaggistica postuma (opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo), non comporta invece il pagamento della sanzione pecuniaria, non sussistendo l’illecito paesaggistico.

  • marca da bollo € 16,00 per il ritiro del provvedimento finale.

Accedi al servizio

Come si fa

Le istanze vanno presentate esclusivamente in modalità digitale:

-online utilizzando la piattaforma accesso unitario (in caso di presentazione contestualmente al titolo edilizio)

-via PEC: dipartimento3@pec.comune.rimini.it (in caso di presentazione della sola pratica paesaggistica)

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legge n. 42/2004

  • Legge Regionale n. 24/2017

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
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PEC protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 
P.iva 00304260409

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Ultimo aggiornamento

27/09/2023, 11:32