Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

La legge n. 55/2024 ha previsto l’istituzione degli Albi dei Pedagogisti e degli Educatori
professionali socio-pedagogici, articolati su base regionale. Per gli educatori nido l’iscrizione all’Albo è requisito necessario per esercitare la professione.

Descrizione

Come noto è in corso a livello nazionale un grande dibattito sull’iscrizione all’Albo da parte degli educatori dei servizi prima infanzia e diverse organizzazioni rappresentative come ANCI, i Sindacati, il gruppo nazionale nidi d'infanzia, nonché la Commissione per il sistema integrato di educazione e istruzione presso il MIM si sono espresse criticamente. Tuttavia resta il fatto che ad oggi non è stato apportato nessun intervento correttivo alla disposizione di Legge, sicché all’approssimarsi dell’avvio dell’anno educativo si ritiene in via prudenziale di suggerire al personale dipendente di procedere alla presentazione di domanda di iscrizione all'Albo.

Chi può iscriversi

In sede di prima attuazione della Legge possono iscriversi all’Albo:

  • coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, cioè che sono muniti di uno dei titoli validi considerati dalla Direttiva regionale DGR n. 1564/2017 di cui, per comodità, si allega uno stralcio;
  • coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
  • coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Legge Iori).

Il personale che ha un contratto a tempo indeterminato dovrebbe essere in possesso dei uno dei titoli di cui alla lett. a), per cui potrà presentare domanda di iscrizione all’Albo semplicemente dichiarando il possesso del titolo di studio (dichiarazione da rendere al punto 1, evidenziato in giallo nel modello di domanda predisposto dal Tribunale di Bologna che si allega).

Ove l’educatore non individui il proprio titolo di studio fra quelli elencati nella Direttiva regionale, dovrà avvalersi della opzione di cui alla lett. c); in tal caso dovrà valutare la propria condizione in base alle diverse possibilità previste ai commi 597-598.

Tempi e scadenze

Il Tribunale di Bologna ha stabilito che per iscriversi all'Albo la domanda deve essere depositata entro la data del 06.08.2024. Pur ritenendo che detto termine non sia perentorio si suggerisce a coloro che non sono in possesso della Laurea L19 di procedere nel rispetto di tale data.

Modalità di presentazione

Per quanto riguarda gli aspetti operativi si informa che le istanze compilate IN MODALITÀ CARTACEA, con allegata copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre che con tutti i documenti che le corredano, dovranno essere depositate:

  • personalmente o a mezzo di un delegato, presso l’ Ufficio ‘Albo CTU’ del Tribunale di Bologna (in Bologna Via Farini n.1), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
  • a mezzo raccomandata A/R indirizzata “al Commissario per la formazione degli albi dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici” presso il Tribunale di Bologna, Via Farini n.1 – Bologna.

Su ogni istanza dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00, da assolversi con modalità tradizionale (ossia con acquisto della marca da bollo in tabaccheria e apposizione della marca sulla domanda cartacea).

Si chiede, a seguire, di dare conferma dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e fornirci copia della stessa all’ufficio gestione personale scolastico personalescolastico@comune.rimini.it

Altre informazioni

Infine si precisa che l’iscrizione all’Albo è un adempimento individuale che deve essere effettuato a cura del singolo educatore e non può, al momento, essere trasmesso dal datore di lavoro. In merito ai costi di spedizione ed alla marca da bollo la Legge stabilisce che dall’istituzione dell’Albo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza finanziaria), per cui non è possibile riconoscere alcun rimborso da parte del Comune.

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Ultimo aggiornamento

23/07/2024, 12:00