Descrizione
I rappresentanti di lista
I delegati delle liste dei candidati hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso ciascuna sezione elettorale del Comune.
- il rappresentante designato deve essere elettore del Comune di Rimini;
- il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”;
- la designazione è valida anche se effettuata da uno solo dei due delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione è valida anche per l’eventuale turno di ballottaggio, a meno che i delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione;
- la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni:
i Notai, i Giudici di pace, i Cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i Segretari delle Procure della Repubblica, i Membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, i Presidenti delle Province, i Sindaci Metropolitani e i Sindaci, gli Assessori Comunali e Provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i Presidenti dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali, i Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, i Consiglieri Provinciali, Metropolitani e Comunali i Segretari Comunali e Provinciali, i funzionari appositamente incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, (i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell’ordine).
Gli atti di designazione possono essere presentati:
- entro GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021 all'Ufficio Elettorale (anche mediante posta elettronica certificata).
In alternativa le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti delle sezioni elettorali:
- nel pomeriggio di sabato 3 ottobre 2021 alla costituzione del seggio (ore 16:00)
- domenica 4 ottobre 2021 purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (entro le ore 7:00).
FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE.
I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sulle strisce adesive apposte alle finestre ed alla porta di ingresso alla sala della votazione;
I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il simbolo della lista da loro rappresentata (nella riunione tenuta in Prefettura in data 24/09/2019 era stato concordato tra i gruppi politici presenti che lo stesso non deve superare la dimensione di 5 cm).
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07 maggio 2019, e del 06 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).
In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.
I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.
I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio.
È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
SANZIONI PREVISTE PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LA SEZIONE.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065. ( art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).