Cos'è
La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio previsto per iscrivere il neonato o la neonata nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.
Cosa serve
- attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
- documento di identità valido del genitore che fa la dichiarazione.
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Quando presentare la dichiarazione:
- entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori;
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Decorsi i 10 giorni previsti dalla Legge per rendere la dichiarazione di nascita l’ufficiale dello stato civile può ricevere una dichiarazione tardiva indicando espressamente nell’atto le ragioni del ritardo e trasmettendo una segnalazione di dichiarazione tardiva al Procuratore della Repubblica.
Dove rendere la dichiarazione:
- Presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto;
- Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto;
- Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori;
- Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre, se il padre risiede in un altro Comune;
- Presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del padre, in accordo con la madre residente in altro Comune.
In ogni caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà nel Comune di residenza della madre.
Chi può fare la dichiarazione:
in caso di genitori uniti in matrimonio
- uno dei due genitori o entrambi;
- un procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata;
- il medico o altra persona che ha assistito al parto.
in caso di genitori non uniti in matrimonio
- padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
- la sola madre (il padre non viene nominato);
- il solo padre se la madre non vuole essere nominata.
Ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. In questo caso nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.
Ulteriori informazioni
Quale nome scegliere:
Il nome deve corrispondere al sesso del figlio o della figlia e può essere composto fino ad un massimo di tre elementi.
Scegliendo un nome composto è possibile decidere che sia riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e sui documenti oppure è possibile separare i nomi con la virgola, in modo che sulle certificazioni venga indicato solo quello che precede la virgola.
Il cognome:
Per i neonati figli di cittadini italiani:
La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01 giugno 2022, ha statuito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del Giudice.
Per i neonati di figli di cittadini entrambi stranieri:
l’ufficiale dello Stato Civile deve applicare la Legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza.