Relazione risparmi su acquisti di beni e servizi art.26 Legge 488/1999

Descrizione

L’art. 26 della L.488/1999 (legge finanziaria 2000) regolamenta le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’articolo 26 al comma 3 (modificato prima dall’art.3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n.350 e poi dall’art. 1, D.L.12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, L. 30 luglio 2004, n.191) pone due possibilità alle pubbliche amministrazioni:

  1. ricorrere direttamente alle convenzioni che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stipulato tramite Consip spa;
  2. utilizzare i parametri/prezzo qualità previsti nelle convenzioni.

I contratti stipulati in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, configurano responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale e inoltre, in base all’art.11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il sopra citato D.L. 168 del 12/07/2004 ha inserito il comma 3-bis che introduce un’ulteriore casistica rispetto alle precedenti: i provvedimenti di acquisto sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, relative all’utilizzo di convenzioni e al rispetto dei parametri di prezzo-qualità previste dalle stesse.

Il comma 4 disciplina le modalità di esercizio del potere di sorveglianza e controllo dell’ufficio controllo di gestione, prevedendo che possa richiedere pareri tecnici relativi alle caratteristiche tecnico-funzionali e all’economicità dei prodotti al Ministero, e che debba predisporre una relazione che illustri i risultati che sono stati ottenuti in termini di riduzione di spesa rispettando le condizioni sopra esposte per ogni provvedimento di acquisto.

La relazione deve essere sottoposta all’organo di direzione politica dell’Ente e pubblicata sul sito internet. Il legislatore è intervenuto con l’art.11 comma 12 del D.L. 98/2011, entrato in vigore dal 6  Luglio 2011 (poi convertito in L.111/2011) e con l'art. 1 comma 25 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012,  individuando la scadenza,  il 30 giugno di ciascun anno, e il destinatario,  Ministero dell’Economia Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

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Ultimo aggiornamento

04/07/2024, 09:55