Cos'è
Si tratta del procedimento per l’apertura di servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. E' disciplinato dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/11/2016 n. 19 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della Legge Regionale 19/2016 (di seguito richiamata come "Direttiva 1564/2017").
Le tipologie di servizi educativi sono:
- nidi d’infanzia (compresi i micronidi, le sezioni aggregate/sezioni primavera, i nidi aziendali);
- servizi educativi integrativi al nido, cioè:
- spazio-bambini: consente tempi di frequenza più ridotti ed è privo di mensa;
- centri per bambini e famiglie: hanno come peculiarità l’accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o altri adulti;
- servizi domiciliari: accolgono al massimo otto bambini presso locali messi a disposizione dall’educatrice;
- servizi sperimentali: finalizzati a particolari situazioni e bisogni.
Cosa serve
La domanda di autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che gestirà il servizio, con firma digitale oppure con firma autografa sull'originale cartaceo e digitalizzata tramite scansione, così come la documentazione richiesta al punto 2 dell'Allegato B della Direttiva regionale n. 1564/2017.
Tutti gli elaborati tecnici, devono essere datati e sottoscritti con firma digitale da tecnico abilitato e trasmessi anche nel formato pdf non firmato.
Tutta la documentazione deve essere inoltrata - in formato digitale “PDF/A” - tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento2@pec.comune.rimini.it
Tempi e scadenze
La Commissione tecnica del distretto di Rimini Nord esamina la documentazione presentata e l’istruttoria si conclude con un parere positivo o negativo nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda al Comune di Rimini.
Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell’autorizzazione.
Il dirigente del Settore Educazione, sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale, emana l’atto di autorizzazione o di diniego della stessa.
L’autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore al dirigente del Settore Educazione, almeno novanta giorni prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo dipartimento2@pec.comune.rimini.it.
Nel caso di istanza di rinnovo, occorre allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla Direttiva 1564/2017 e dalla normativa vigente.
Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l’autorizzazione.
Costi e vincoli
IMPOSTA DI BOLLO:
Sulla domanda occorre :
- apporre la marca da bollo secondo la tariffa vigente per rilascio autorizzazione. Tale marca, debitamente annullata, dovrà essere conservata, unitamente alla documentazione cartacea originale, presso la sede del gestore;
- in caso di esenzione dall’imposta di bollo, occorre allegare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione del riferimento di legge.
Accedi al servizio
Per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, per i servizi ubicati nel comune di Rimini, occorre inoltrare domanda, corredata della documentazione prevista al punto 2. dell'Allegato B della Direttiva regionale 1564/2017 , al Settore Educazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dipartimento2@pec.comune.rimini.it.