Il Tar dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso dell’Agcm contro i piani di razionalizzazione periodica di Provincia di Rimini e Camera di Commercio

Oggetto la richiesta di dismissione delle partecipazioni di Ieg nelle società di allestimenti fieristici.

Data di pubblicazione

Con sentenza pubblicata nella giornata di ieri, il TAR dell’Emilia-Romagna (sezione prima) ha respinto il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro i "piani di razionalizzazione periodica 2021" della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna.  

 

Si conferma quindi l’orientamento già espresso sempre dal TAR (sentenza n.78/2023) in relazione all'analogo ricorso presentato sempre da AGCM contro il piano di razionalizzazione periodica 2021 (“documento unitario”) del Comune di Rimini. 

 

Anche in questo caso la delibera è stata impugnata dall’Agcm poiché i piani di razionalizzazione di Provincia e Camera di Commercio, pur non occupandosi di Italian Exhibition Group, ne autorizzano implicitamente la detenzione delle partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale attraverso la sua controllata Prostand. Secondo il parere dell’Agcm queste partecipazioni dovevano essere dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.    

 

Il TAR quindi - pur in attesa di un consolidamento giurisprudenziale della materia e nonostante la recente pronuncia difforme del Consiglio di Stato - non si è discostato dall’orientamento già espresso in numerose sentenze, attraverso cui aveva già respinto, sulla base di articolate argomentazioni, tutte le numerose precedenti impugnative proposte da AGCM e con cui sottolineava in primis l’infondatezza dell’ipotesi di “controllo pubblico congiunto” da parte del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna su Rimini Congressi e quindi, indirettamente, sulle società I.E.G. e Prostand (società di allestimenti, detenuta all'80% da I.E.G.). La norma in materia inoltre ammette testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già “esclusivo” la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi consente a tali società di svolgere attività complementari (tra le quali l'attività di allestimento di stand fieristici) purché non in via prevalente; la lettura restrittiva sostenuta dall’Autorità appare “irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma”. Infine l’attività fieristica rientra in un contesto concorrenziale nel quale è “pienamente condivisibile l’assunto della società IEG secondo cui alle società che operano nell’organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse”. 

 

Il giudice di primo grado ha dunque confermato ancora una volta le tesi da sempre sostenute dai tre soci pubblici di Rimini Congressi cioè che Rimini Congressi non è una società “a controllo pubblico congiunto”, che I.E.G. (e quindi Prostand) non è una “partecipazione societaria indiretta” per i tre soci pubblici di RC dunque non sussistono motivi che impongano a IEG di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza, Quindi non sussistono motivi, per IEG, per modificare il proprio oggetto sociale statutario. 

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Ultimo aggiornamento

04/07/2023, 13:30