Il TAR dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso presentato dal curatore fallimentare della Società Rimini & Rimini

Con sentenza pronunciata il 15 luglio scorso e depositata ieri il TAR per l’Emilia Romagna ha rigettato il ricorso.

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Con sentenza pronunciata il 15 luglio scorso e depositata ieri il TAR per l’Emilia Romagna ha rigettato il ricorso presentato dal curatore fallimentare della Società Rimini & Rimini S.p.A. per ottenere la risoluzione della convenzione urbanistica a suo tempo stipulata tra il Comune di Rimini e la società per il recupero e la riqualificazione urbanistico edilizia della ex Colonia Murri. 

La causa traeva origine da una serie di convenzioni urbanistiche sottoscritte dalla società con il Comune di Rimini tra il 1991 ed il 2011. Tra queste, in particolare, la convenzione stipulata il 4 dicembre 2007, che aveva ad oggetto diversi interventi di recupero e riqualificazione urbana tra cui: 

  1. la realizzazione di un centro turistico-commerciale-ricreativo denominato “Rimini & Rimini” in corrispondenza dell’ex colonia Murri e di un intervento “Mediterranea” anch’esso destinato a funzioni di servizio al turismo;  
  2. il recupero e la riqualificazione di un’area limitrofa (già di proprietà della successione Ceschina);  
  3. la sistemazione del lungomare Giuseppe Di Vittorio mediante ricorso alla procedura di project financing; 
  4. la realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione e di viabilità da parte della società, in parte a titolo gratuito, in parte a scomputo del corrispettivo del diritto di superficie. 

 

Con il ricorso, il Fallimento chiedeva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della convenzione urbanistica e la conseguente retrocessione del diritto di superficie costituito in favore della Società Rimini & Rimini S.p.A. Infine, chiedeva la condanna del Comune al pagamento del controvalore del diritto di superficie nella misura di 7.510.000 euro, oltre al rimborso del valore delle opere di urbanizzazione già realizzate. 

Il TAR ha rigettato il ricorso osservando come, dagli atti depositati in giudizio, risulti che il Comune di Rimini ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dalle convenzioni, avendo:  

- dettato la disciplina urbanistico-edilizia volta a consentire il “programma integrato di riqualificazione” proposto da Rimini & Rimini  

- modificato e costituito il diritto di superficie, in accordo con la stessa Rimini & Rimini;  

- posto in essere la procedura di project financing e sottoscritto la relativa concessione (poi risolta per inadempimento della Società);  

- approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata e rilasciato l’autorizzazione commerciale e i titoli edilizi richiesti da Rimini & Rimini. 

 Con la sentenza il TAR ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Comune, che nella causa è stato difeso dagli studi degli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti di Bologna. 

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Ultimo aggiornamento

24/07/2024, 00:10