L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta dovuta al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale

A chi si rivolge

Destinatari

L’addizionale si applica, ed è corrisposta al comune di Rimini, dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa.

Chi può presentare

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale IRPEF tutti i contribuenti per i quali nell'anno di riferimento risulta dovuta l'IRPEF. Soggetti passivi dell'addizionale sono, quindi, tutte le persone fisiche. 

In seguito all'approvazione della delibera di consiglio comunale n. 36 del 07 aprile 2022, pubblicata in data 13/04/2022 nel sito internet www.finanze.gov.it, sono esenti dal pagamento dell'addizionale tutti coloro che risultino titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a 16.000 €.

Non sono soggetti obbligati all'addizionale IRPEF:

  • i contribuenti soggetti all'IRES
  • i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dall'IRPEF
  • i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti ad imposta sostitutive dell'IRPEF
  • i contribuenti che possiedono solo redditi soggetti a tassazione separate
  • i contribuenti  che non devono corrispondere l'IRPEF  o che la devono corrispondere per un importo non superiore al limite di versamento stabilito dalla norma.
Sostituti d'imposta

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'acconto dell'addizionale comunale dovuta, è determinato, in sede di conguaglio di fine anno, dai sostituti d'imposta di cui agli art. 23 e 29 del Dpr n.600/73 e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo e comunque non oltre il mese di Novembre.

In caso di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro il saldo e l’eventuale acconto residuo verranno trattenuti in un’unica soluzione fino a concorrenza della retribuzione, le eventuali restanti rate dovranno essere versate direttamente dal dipendente.

Cos'è

L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. È facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Cosa serve

Istruzioni per la compilazione del modello F24 per il pagamento dell'addizionale IRPEF

Compilare il modello F24 autotassazione, acconto Documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate #1 PDF - 46.47 KB
Compilare il modello F24 autotassazione, saldo Documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate #2 PDF - 50.52 KB
Compilare il modello F24 interessi pagamento dilazionato Documentazione elaborata dall'Agenzia delle Entrate #3 PDF - 46.92 KB

Costi e vincoli

Base imponibile

I contribuenti soggetti all'addizionale comunale determinano l'importo dovuto applicando l'aliquota dell'addizionale al reddito imponibile IRPEF.

Ente impositore

L'imposta è dovuta nel comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Aliquote

2007 - 0,3%

2008 - 0,3%

2009 - 0,3%

2010 - 0,3%

2011 - 0,3%

2012 - 0,3% e soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 15.000€

2013 - 0,3% e soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 15.000€

2014 - 0,3% e soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 17.000€

2015 – 2016 – 2017 – 2018 0,3% e soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 17.000€

2019 soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 15.000€

  • 0,55% per scaglione di reddito da 0 a 15.000€ 
  • 0,66% per scaglione di reddito da 15.001 € a 28.000€
  • 0,78% per scaglione di reddito da 28.001€ a 55.000€
  • 0,79% per scaglione di reddito da 55.001€ 75.000€
  • 0,80% per scaglione di reddito superiore a 75.001€

2022 soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 16.000€

  • 0,55% per scaglione di reddito da 0 a 15.000€
  • 0,66% per scaglione di reddito da 15.001€ a 28.000€
  • 0,78% per scaglione di reddito da 28.001€ a 50.000€
  • 0,80% per scaglione di reddito superiore a 50.001€

2023 – 2024 soglia di esenzione per i redditi imponibili non superiori a 16.000€

  • 0,50% per scaglione di reddito da 0 a 15.000€
  • 0,60% per scaglione di reddito da 15.001€ a 28.000€
  • 0,70% per scaglione di reddito da 28.001€ a 50.000€
  • 0,80% per scaglione di reddito superiore a 50.001€

Accedi al servizio

Come si fa

L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Il Comune di Rimini ha deliberato, con atto di Consiglio Comunale n.24 del 15 marzo 2007, l'adozione dell'addizionale IRPEF a decorrere dal 2007 con aliquota del 3 per mille. La pubblicazione è avvenuta sul portale dell'Amministrazione Finanziaria - Dipartimento per le politiche fiscali in data 27 marzo 2007.

Per gli anni successivi non sono state apportate modifiche fino all'approvazione della deliberazione n.29 del 14 giugno 2012 che ha confermato l'aliquota ed ha introdotto la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a € 15.000. La pubblicazione è avvenuta sul portale dell'Amministrazione Finanziaria - Dipartimento per le politiche fiscali in data 10 luglio 2012.

Nel 2014, con delibera n.72 del 17 giugno 2014, il Consiglio Comunale ha confermato l'aliquota del 3 per mille ed ha elevato la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a € 17.000. La stessa delibera n.72/2014 è stata oggetto di convalida con atto del Consiglio Comunale n. 106 del 25 settembre 2014 con il quale è stato approvato anche il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Dal 2019, con delibera n.10 del 21 marzo 2019, il Consiglio Comunale ha introdotto le aliquote differenziate per scaglioni di reddito ed ha ridotto la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a € 15.000.

Dal 2022, con delibera n. 36 del 07 aprile 2022, il Consiglio Comunale ha modificato le aliquote al fine di conformarsi alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF ed ha aumentato la soglia di esenzione ad € 16.000.

Versamenti

A decorrere dall'1 gennaio 2008, il versamento dell'addizionale comunale irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, tramite Mod. F24, indicando apposito codice tributo e catastale, assegnato a ciascun comune (visualizza tabella codici).

Per la generalità dei contribuenti il versamento è effettuato a saldo e in acconto unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), con la dichiarazione dei redditi (esempio a giugno 2022 si pagherà l’acconto del 30% per il 2022 ed il saldo del residuo 70% per il 2021).

Per i redditi di lavoro dipendente vedere quanto specificato nella sezione SOSTITUTO D'IMPOSTA in "Chi deve pagare".

L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale comunale, ottenuto applicando al reddito imponibile irpef dell’anno precedente, l’aliquota e le esenzioni dell'anno in corso. Il saldo è riferito al restante 70% dell’addizionale dovuta per l’anno precedente (a quello di versamento).

Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti delle singole imposte (comprese le addizionali) che non superano ciascuna euro 12 – fonte istruzioni dichiarazioni dei redditi - si fa riferimento alla norma generale in quanto il Comune di Rimini non ha adottato misure specifiche.

Esenzioni e deroghe

A decorrere dall'anno 2022, con l'approvazione della Delibera di C. C. n. 36 del 07 aprile 2022, pubblicata in data 13/04/2022 nel sito internet www.finanze.gov.it, è stata ridotta la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a € 16.000. Qualora il reddito superi tale soglia, l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito.

Rimborsi

Le somme versate o le trattenute subite in eccesso possono essere evidenziate nella dichiarazione dei redditi e richieste a rimborso. Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sanzioni e ravvedimento

L’applicazione del sistema sanzionatorio spetta all’amministrazione finanziaria dello stato.

Il ravvedimento, previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consiste nel pagamento spontaneo di quanto dovuto a seguito di violazione, prima che l'Amministrazione abbia iniziato un'attività di accertamento ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Le principali regole a cui attenersi per un corretto ravvedimento sono le medesime sancite per l’imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 13 del dlgs 472/1997 estese ai tributi locali dall’art. 16 del dlgs 473/97 successivamente modificate dal DL 185/2008.

La sanzione deve essere pagata utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 8903.

Questa modalità vale anche per gli enti pubblici (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 79/E del 2001).

Ulteriori informazioni

L'addizionale comunale all'Irpef è disciplinata dal Decreto Legislativo n.360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche.

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 2003/98/CE e dal d.lgs. 36/2006

Comune di Rimini
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Tel. +39 0541 704111
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P.iva 00304260409

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Piazza Cavour 29 - 47921 Rimini
Tel. +39 0541 704704
Email: urp@comune.rimini.it

 

Area di riferimento

Uffici correlati

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via Ducale 7, 47921 Rimini
Orari

Il personale svolge il servizio in presenza ed è raggiungibile, anche telefonicamente, nei seguenti orari:

  • lunedì 9:00 - 12.30
  • martedì chiuso al pubblico
  • mercoledì 9:00 - 12:30
  • giovedì 9:00 - 15:00  
  • venerdì chiuso al pubblico
Telefono

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+39 0541 704639 (TARI)

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+39 0541 704710 fax

Ultimo aggiornamento

16/04/2024, 17:07