Cos'è
Dopo la cremazione, le ceneri, raccolte all'interno dell’urna cineraria (che riporta su una targhetta i dati del defunto), possono essere sepolte, affidate o disperse, secondo specifiche e distinte autorizzazioni.
Il Consiglio Regionale nel 2004 ha approvato una legge che stabilisce che la dispersione delle ceneri non è più reato. Le ceneri del defunto, che finora potevano essere conservate solo nel cimitero, potranno essere affidate alla famiglia e tenute in casa se lo si desidera, oppure, in base alla volontà scritta dell'interessato, possono essere disperse in aree private o in natura, compresi fiumi e mari.
Cosa serve
- per affidamento dell'urna contenente le ceneri:
presentare la richiesta all'ufficio di stato civile utilizzando il modulo allegato; - per autorizzazione alla dispersione delle ceneri:
presentare la richiesta all'ufficio di stato civile utilizzando il modulo allegato.
Costi e vincoli
2 marche da bollo da € 16,00
Accedi al servizio
L'autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri
viene rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto (volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali);
In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione scritta.
- Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
- in natura a oltre 200 metri da centri abitati o insediamenti produttivi;
- in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
- in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- all'interno del Civico Cimitero in apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".
- Affidamento delle ceneri
L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
Il luogo di conservazione deve coincidere con la residenza dell’affidatario, ovvero il titolare dell’autorizzazione.
L'affidatario si impegna a custodire l'urna secondo le vigenti disposizioni di legge e a non affidarla ad altre persone neppure temporaneamente;
a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione del luogo di residenza o di conservazione dell'urna all'ufficio di stato civile del Comune;
a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.