A chi si rivolge
Destinatari
Il gestore (persona fisica o giuridica) che intende aprire un servizio ricreativo, cioè un servizio con finalità puramente ricreativa, rivolto a bambini fino a 3 anni che ne fruiscono occasionalmente .
E' disciplinato dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 novembre 2016, n.19 e dalla Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1564 del 16/10/2017.
Il servizio ricreativo si contraddistingue per l’occasionalità e temporaneità dell’offerta e prevede:
- una frequenza massima giornaliera di 2 ore;
- una frequenza massima di 2 giorni alla settimana;
- il divieto di erogare il servizio mensa o comunque consumare il pasto.
Cosa serve
Il soggetto gestore, contestualmente all’apertura del servizio, deve trasmettere :
- la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- copia fotostatica del documento di identità del firmatario;
- regolamento del servizio ricreativo, contenente le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività.
La documentazione deve essere inviata al dirigente del Settore Educazione, tramite posta elettronica certificata (PEC).
Gli spazi, gli arredi ed i giochi devono avere le seguenti caratteristiche:
- per la sicurezza nell’impiego non è consentito l’utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro;
- per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche;
- devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici.