A chi si rivolge
Chi può presentare
I contribuenti possono richiedere, su questioni aventi contenuto giuridico e valenza generale, l'interpretazione dell'amministrazione comunale sull'applicazione di singole norme di legge o regolamenti concernenti i tributi locali.
Cos'è
Informazioni generali relative al Comune di Rimini
Lo "Statuto dei diritti del contribuente" ha generalizzato l'istituto dell'interpello tributario, già riconosciuto autonomamente qualche anno prima ai contribuenti del Comune di Rimini dallo specifico Regolamento (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 148 del 1 agosto 1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 65 del 10 luglio 2002).
In questo ambito il medesimo si connota sostanzialmente come il diritto del contribuente ad ottenere dall'amministrazione comunale, per il tramite del responsabile del tributo, una "risposta ufficiale" ed in tempi brevi in ordine ad un quesito interpretativo, di interesse o valenza generale, in materia di tributi locali.
Modalità per l'esercizio del diritto di interpello
Ai sensi del citato regolamento i contribuenti possono richiedere, su questioni aventi contenuto giuridico e valenza generale, ed in materia tributaria, l'interpretazione dell'amministrazione comunale sull'applicazione di singole norme di legge o regolamenti concernenti i tributi locali.
L'interpello richiesto dovrà essere indirizzato, su carta semplice, direttamente al responsabile del tributo.
Il responsabile del tributo prenderà immediatamente visione degli interpelli proposti e dovrà, salvo proroghe concesse dalla Commissione Consultiva per l'Interpello Tributario, rispondere entro 30 giorni.
Gli interpelli e le risposte ai quesiti fornite dal Responsabile del Tributo sono cronologicamente riportati in un apposito "registro" a disposizione del pubblico, che ne può prendere visione.
Una versione completa benché "non ufficiale" del medesimo "Registro degli Interpelli" è disponibile online su queste pagine.
Si precisa, a titolo informativo, che a seguito delle modifiche al regolamento, l'interpello presentato viene trasmesso alla suddetta Commissione Consultiva per l'Interpello Tributario, la quale potrà esprimere un proprio parere in merito alle problematiche evidenziate
Il Registro degli interpelli
La risposta all'interpello, come già accennato, vincolante per l'ufficio, assume una efficacia chiarificatrice "preventiva" determinata dalla puntuale conoscenza della norma tributaria. Inoltre, l'interpello diviene rilevante anche in sede di accertamento del tributo, infatti ai sensi del novellato art. 15 dello stesso regolamento: "limitatamente alla questione oggetto di interpello non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune."
Si precisa inoltre che, qualora intervengano nuove interpretazioni (determinate da circolari o risoluzioni ministeriali ovvero pronunce giurisprudenziali) rispetto a fattispecie già oggetto di interpello, la nuova interpretazione avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della risposta al contribuente o se precedente alla iscrizione della medesima nel registro degli interpelli.
Da tale premessa risulta evidente la necessità di uno strumento atto a rendere agevolmente conoscibili ai cittadini interessati i suddetti atti.
A tal fine il regolamento (art. 18) prevede infatti un apposito "Registro" a disposizione del pubblico presso la segreteria della Commissione nel quale debbono venire conservati, opportunamente organizzati, gli interpelli e le relative risposte.
Il predetto registro, assume quindi il ruolo di "fonte di cognizione" dell'interpretazione ufficiale della disciplina giuridica tributaria applicata dall'Ufficio in relazione alla fattispecie esaminata, e con valenza generale. Rappresenta quindi un fondamentale elemento di trasparenza in quanto il contribuente, o il professionista interessato, che abbia dubbi interpretativi può agevolmente e senza particolari formalità consultarlo ed eventualmente chiederne copia.
La divulgazione degli interpelli
Conoscere il "diritto di interpello" è, di fatto, presupposto essenziale per il suo effettivo esercizio.
In questa ottica, la possibilità di divulgare o "pubblicizzare" l'interpello (ritenuto particolarmente interessante per la generalità dei contribuenti), intesa come "comunicazione alle associazioni sindacali e di categoria e agli ordini professionali, comunicati alla stampa locale" e quant'altro la Commissione Consultiva per l'Interpello Tributario reputi opportuno (presenza sul sito internet del Comune di Rimini, affissione di manifesti, distribuzione di dépliant, ecc.) appare come lo strumento per giungere alla massima conoscibilità del quesito interpretativo risolto, e con esso, delle opportunità offerte dall'esercizio del diritto di interpello in generale.
Accedi al servizio
L'interpello, che può essere inviato direttamente alla casella di posta elettronica
tributi@comune.rimini.it
ovvero posta elettronica certificata
ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
dovrà contenere i seguenti elementi:
INDIRIZZO:
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO *
*(specificare TRIBUTI SUGLI IMMOBILI / TASI / TARI /PUBBLICITÀ / AFFISSIONI)
Via Ducale 7 - 47921 - RIMINI (RN)
OGGETTO:
Richiesta di interpello in materia di tributi locali
NOMINATIVO:
(Nome e Cognome del richiedente);
DOMICILIO:
(Residenza o Sede Legale oppure altro recapito presso il quale si desidera ricevere la risposta scritta)
TRIBUTO:
Indicare il tributo al quale è riferito il quesito interpretativo (esempio: IMU; TARI; PUBBLICITÀ);
NORMA IN OGGETTO:
Indicare sinteticamente l'argomento specifico e/o la norma oggetto del medesimo quesito: (esempio: "maggiore detrazione per abitazione principale"; "determinazione valore aree fabbricabili"; ecc.);
FORMULAZIONE DEL QUESITO:
Si rammenta che il "quesito interpretativo" affinché sia ritenuto meritevole di considerazione deve essere di "contenuto giuridico e valenza generale" per la materia tributaria locale. Richieste di carattere meramente personale o particolare saranno trattate, al di fuori del procedimento di interpello, direttamente dagli Uffici dei Tributi Comunali.
In alternativa si può stampare e compilare il modulo allegato ed inviarlo per posta o consegnarlo a mano presso gli uffici dei tributi comunali.
Ulteriori informazioni
Con atto del Sindaco del 29 giugno 2022 sono stati nominati per il prossimo triennio i nuovi componenti della Commissione consultiva per l'esercizio del diritto di Interpello in materia tributaria, prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 148 del 1/8/96 e smi.
In ordine alfabetico:
- BALDAZZI PAOLA
- BIGUCCI LOREDANA
- CANCELLIERI SAURO
- URBINATI FABIANO
- ZANGHERI CLAUDIA
In data 20 Settembre 2022 all'atto dell'insediamento della nuova Commissione, è stata nominata la Dott.ssa ZANGHERI CLAUDIA quale Presidente ed il Rag. CANCELLIERI SAURO come vice-Presidente.
La Commissione quale organo consultivo in materia di interpello tributario è di supporto all'Amministrazione Comunale ed al Dirigente del Settore Risorse Tributarie nell'esame di problematiche di interesse generale nella specifica materia, allo scopo di rendere sempre più funzionale e trasparente il rapporto dell'Ente Locale con i cittadini contribuenti. Alla predetta Commissione il Regolamento affida non solo funzioni consultive di carattere tecnico, ma - in quanto organo di garanzia del diritto di interpello - anche un ruolo propositivo e propulsivo autonomo finalizzato a rendere il diritto di interpello effettivamente e concretamente conosciuto ed esercitabile.
Preme inoltre sottolineare che i rapporti di collaborazione ed ausilio tra il Settore Tributi e la Commissione d'interpello non sono mai stati relegati al solo momento della seduta, ma vi è una costante cooperazione anche mediante il materiale scambio di disposizioni giurisprudenziali e aggiornamenti normativi, utili sia per l'attività del Settore, che per i membri della Commissione, che costituiscono il tramite tra gli Uffici Comunali e le Associazioni e gli Ordini professionali presenti nel nostro Comune (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Geometri, Associazioni di categoria). In tal modo essi hanno attuato una azione conoscitiva di notevole rilevanza anche all’interno dei propri Ordini ed Associazioni professionali.
L'Attività della Commissione
Dal regolamento si desumono una serie di attività della commissione riassumibili come segue:
ATTIVITA' CONSULTIVA
E' costituita dalla facoltà di esprimere un proprio parere sulle problematiche che vengano evidenziate sui singoli interpelli presentati dai contribuenti. Detto parere può essere richiesto anche dal responsabile del tributo o dell'Assessore ai tributi [art.6, lett. a), Reg.];
ATTIVITÀ CONOSCITIVA AUTONOMA IN ORDINE AD ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL'UFFICIO TRIBUTI
La commissione può di propria iniziativa chiedere all'amministrazione l'interpretazione di norme che ritenga di interesse generale [art.6, lett. b), Reg.], nonché convocare i soggetti che hanno posto le questioni interpretative, l'Assessore competente ed il responsabile del tributo;
ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO
Si svolge in più fasi:
- nel prendere periodicamente visione (tramite l'apposito registro) degli interpelli proposti per verificare se il responsabile del tributo ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal regolamento [art.6, lett. c), Reg.; art.14 Reg.];
- nell'esaminare eventuali istanze del responsabile del tributo di proroga del termine per la risposta all'interpello [art.16, comma 1°, Reg.];
- nel comunicare al Sindaco la eventuale mancata o ritardata risposta del responsabile del tributo ad un interpello [art.16, comma 2°, Reg.];
ATTIVITA' DIVULGATIVA
Alla Commissione è altresì riconosciuto il compito di promuovere l'informazione sul diritto di interpello e la conoscenza al pubblico dei quesiti risolti ritenuti più significativi [art.18, comma 2°, Reg.].
La Segreteria della Commissione Consultiva per l'Interpello Tributario
E' l'Ufficio che supporta l'attività della Commissione Consultiva per l'Interpello Tributario e che riceve il pubblico interessato al procedimento di interpello. Sotto tale profilo dipende funzionalmente anche dal presidente della medesima commissione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sul diritto di interpello.
La segreteria fornisce, come accennato, il necessario supporto burocratico all'attività della Commissione e del Presidente, ed in particolare cura sulla base delle direttive impartite dalla Commissione e dal Presidente:
- la convocazione delle sedute della commissione e gli adempimenti conseguenti;
- la verbalizzazione delle medesime sedute ai sensi dell'art. 11 del citato regolamento;
- la tenuta del registro degli interpelli e procede ai relativi aggiornamenti;
- la documentazione pertinente all'attività della commissione;
- la pubblicazione e l'aggiornamento di queste pagine informative;
- altre attività affidate dalla commissione o dal Presidente attinenti ai compiti istituzionali dell'Organo.
Documenti correlati
A cura della segreteria della commissione consultiva per l'interpello tributario