A chi si rivolge
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c, numeri 3 alloggi sociali e 5 personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e forze di polizia, ed al comma 751, terzo periodo, beni merce, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, la dichiarazione, attestando nel modello il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
Cos'è
La dichiarazione di variazione IMU è il documento che il contribuente deve presentare solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
Cosa serve
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Dichiarazioni enti non commerciali (ENC)
Ai sensi dell'art. 1, comma 770, della Legge 160/2019, gli enti di cui al comma 759, lettera g (ENC), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
In merito, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, l'art.1, comma 769 della legge 160/2019 ha previsto che, ai fini dell’IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Normativa e modulistica
Accedi al servizio
Presentazione delle dichiarazioni
- la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata a tutti i comuni sul cui territorio insiste l'immobile;
- la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20__" e deve essere indirizzata all'Ufficio Tributi del Comune competente;
- la dichiarazione può essere trasmessa con posta certificata (PEC);
- la dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica secondo le modalità specificate nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 05 ottobre 2016.
La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
Presentazione delle dichiarazioni - Enti non commerciali
Ai sensi dell'art. 1, comma 770, della Legge 160/2019, gli enti di cui al comma 759, lettera g, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.