A chi si rivolge
Destinatari
Agli operatori economici del settore (titolari e/o gestori di impianti di distribuzione carburanti)
Cos'è
La materia relativa al sistema di distribuzione carburanti è disciplinata dal D.Lgs. 32/1998 e dalla D.C.R. 355/2002, così come modificata dalla D.A.L. n. 208/2009, nonché da quanto disposto dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (paragrafo "8. Distributori di carburante", punti 87 e 88).
Cosa serve
Ai sensi delle norme sopra richiamate, l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti, la loro ristrutturazione totale e la modifica del numero dei carburanti erogati necessitano di autorizzazione da parte del Comune, previo collaudo dell'impianto medesimo.
Nei casi previsti dal punto 8.4 della DCR 355/2002, il Comune, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un Tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia, in attesa del collaudo, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Le medesime procedure sono previste anche nei casi di collaudo quindicennale dell'impianto.
Per modifiche agli impianti che non riguardano la variazione del numero dei carburanti erogati, nei casi di trasferimento di titolarità o di subentro di nuovo gestore senza trasferimento di titolarità, per la cessazione dell'attività è sufficiente una Comunicazione.
E' prevista una Comunicazione anche nei casi di sospensione dell'attività (non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi).
La sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, è soggetta ad autorizzazione a seguito di domanda dei gestori degli impianti.
Tempi e scadenze
Nei casi in cui è prevista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, il rilascio della stessa è subordinato all'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del collaudo da parte dell'apposita Commissione Comunale, costituita almeno da un dipendente comunale con funzioni di Presidente, da rappresentanti competenti per territorio, rispettivamente, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico di Finanza (Dogane), dell'ARPA e dell'AUSL.
Ai sensi del punto 8.2 della DCR 355/2002, il collaudo di norma deve essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.
Costi e vincoli
Fatto salvo l'assolvimento dell'imposta di bollo, per ogni collaudo per cui è necessaria la convocazione della Commissione Comunale è previsto il versamento di € 160,00, quale diritto di segreteria.
Accedi al servizio
Le domande e le comunicazioni relative agli interventi per lo svolgimento dell'attività vanno obbligatoriamente presentate attraverso la piattaforma telematica disponibile sul portale http://www.impresainungiorno.gov.it/