A chi si rivolge
Destinatari
Artisti di strada
Cos'è
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai limiti e divieti dell'art. 29 del regolamento di Polizia Urbana:
il mestiere girovago può essere svolto, nello stesso luogo, per periodi non superiori ai 60 minuti e le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri.
Se la sosta si prolunga per più di un'ora è necessario richiedere l'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico e pagare la relativa tassa.
Tale attività è vietata:
- nel periodo 1 maggio - 30 settembre di ogni anno, nella parte di territorio comunale a mare della linea ferroviaria;
- in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali con o senza semaforo;
- di fronte a vetrine ed ingressi;
- in Corso d'Augusto, in Via Garibaldi.
In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Affitti e Concessioni nell'ambito di manifestazioni culturali, di accoglienza turistica, promo-pubblicitarie e analoghe, autorizzate dal Comune.