A chi si rivolge
Chi può presentare
Le pubblicazioni si richiedono presentandosi personalmente all'ufficio di Stato Civile. Nel caso in cui ci verifichi l'impossibilità di presentarsi personalmente, il/la nubendo/a darà incarico all'altro di rappresentarlo in sede di pubblicazione tramite un mandato speciale (vedi modulo allegato).
La pratica può essere avviata anche da uno solo dei nubendi poi in una fase successiva, previo appuntamento, si presenteranno i due nubendi per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.
Se la coppia risiede in due Comuni diversi, occorre rivolgersi al Comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi.
Sarà direttamente l'ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l'avviso verrà pubblicato in tutte e due le città.
Cos'è
La coppia che intende sposarsi deve richiedere la "pubblicazione di matrimonio", che consiste nella sottoscrizione del verbale di pubblicazione e nella successiva affissione di un avviso pubblico sull'albo pretorio online per un periodo di almeno 8 giorni.
Cosa serve
- un documento di identità valido;
- marca da bollo da Euro 16,00 (per ogni avviso di pubblicazione);
- per coloro che non hanno compiuto i 18 anni: un'autorizzazione a contrarre matrimonio del competente Tribunale per i minorenni;
- per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità straniera competente;
- per contrarre il matrimonio con rito concordatorio: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal parroco.
Tempi e scadenze
L'atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di attuale residenza per almeno 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno successivo al termine della pubblicazione al 180° giorno successivo; scaduto questo termine occorrerà richiedere nuova pubblicazione.
Alla scadenza del termine l'ufficio rilascia il nulla osta da consegnarsi al parroco o fissa la data di celebrazione del matrimonio civile.
Il matrimonio si può celebrare anche in un'altra città. E' necessario comunicarlo al momento della richiesta della pubblicazione all'ufficiale di Stato Civile il quale predisporrà la delega necessaria da inviare al comune prescelto. Sarà cura degli sposi contattare tale comune per concordare la data del matrimonio.
Ulteriori informazioni
Rapporti patrimoniali tra coniugi:
il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni, così come previsto dagli articoli 177 e successive modifiche del Codice Civile.
Le coppie che contraggono matrimonio:
- se vogliono la comunione dei beni non debbono fare niente, il silenzio fa scattare automaticamente il nuovo regime di comunione dei beni;
- se vogliono la separazione dei beni all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile, debbono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni;
- in base all'articolo 30 della Legge 218 del 1995, i coniugi possono anche scegliere di essere regolati dalla legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza.
Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'ufficiale di stato civile per la prescritta trascrizione.
Successivamente alla celebrazione del matrimonio i coniugi per cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria, (separazione/comunione dei beni), e devono depositare l'atto presso l'ufficio di stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio, perché venga annotato sull'atto di matrimonio.