A chi si rivolge
Destinatari
I contribuenti che non abbiano provveduto al versamento del tributo possono pagare l'importo dovuto, contestualmente alle sanzioni in misura ridotta e agli interessi, senza limiti temporali.
Anche i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione inesatta o infedele (e di conseguenza hanno versato una imposta inferiore), possono beneficiare dell'istituto del ravvedimento e della riduzione delle sanzioni, senza limite temporale.
L'istituto del ravvedimento (art. 13, comma 1, lettera c)) prevede inoltre la possibilità di presentare tardivamente una dichiarazione omessa, ma in questo caso il termine massimo entro cui presentare la dichiarazione è di 90 giorni dalla scadenza.
Il riferimento è agli immobili siti nel comune di Rimini.
Cos'è
Il contribuente che ha dimenticato di versare le imposte IMU, TARI, IDS oppure ha dimenticato di presentare la dichiarazione nei casi in cui sia obbligatoria presentarla, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente le violazioni applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “ravvedimento operoso”.
Ravvedimento operoso
Il "ravvedimento operoso" è regolato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dal decreto legge n. 124/2019 - articolo 10-bis e dalla circolare delle finanze n. 184/E del 13 luglio 1998.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Cosa serve
Modalità per il versamento
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.
Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento d'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti nel Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie del Comune di Rimini.
Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio competente per il rispettivo tributo IMU/TARI/IDS.
In caso di ravvedimento operoso per il tributo IMU, si invita a comunicare per iscritto all’ufficio competente l'avvenuta effettuazione del "ravvedimento operoso" preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.
Accedi al servizio
Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento.
Per la fattispecie di omesso versamento:
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regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. (Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%);
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regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
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regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di infedele dichiarazione:
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regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 5,56% (1/9 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
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regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
Per la fattispecie di omessa dichiarazione:
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regolarizzazione entro 30 giorni: la sanzione prevista è pari al 5% (1/10 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta: sanzione in misura fissa di 2,00 euro.
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regolarizzazione entro il novantesimo giorno: la sanzione prevista è pari al 10% (1/10 del 100%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta sanzione in misura fissa di 5,00 euro.
Calcolo degli interessi
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:
- dal 1 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
- dal 1 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- dal 1 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
- dal 1 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
- dal 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).
- dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
- dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022).
- dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2,5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05/12/2023).