Autorizzazioni speciali per migliorare l’efficienza energetica degli edifici nel rispetto delle normative urbanistiche

A chi si rivolge

Destinatari

Il servizio è destinato a privati cittadini, imprese, tecnici e professionisti che intendono eseguire interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti, ma necessitano di deroghe alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.

Cos'è

L’amministrazione comunale rilascia pareri di deroga per interventi di efficientamento energetico che non rispettano pienamente le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in vigore. L’obiettivo è consentire l’adozione di soluzioni innovative e sostenibili che migliorino le prestazioni energetiche degli edifici, garantendo al contempo la compatibilità con il contesto normativo e ambientale.

Gli interventi soggetti a richiesta di deroga possono includere, ad esempio:

  • Installazione di cappotti termici su facciate con vincoli urbanistici
  • Pannelli fotovoltaici e solari termici in aree sottoposte a tutela
  • Modifiche volumetriche per l’isolamento degli edifici
  • Alterazioni minime dell’altezza o delle distanze tra fabbricati per esigenze di risparmio energetico

Il parere di deroga è necessario per garantire che le modifiche siano compatibili con le norme locali e con gli strumenti urbanistici comunali.

Cosa serve

  • Istanza di richiesta di deroga compilata
  • Documento di identità del richiedente o del tecnico incaricato
  • Relazione tecnica con descrizione dell’intervento
  • Elaborati grafici e progettuali
  • Eventuali altri documenti richiesti dal regolamento edilizio comunale

Tempi e scadenze

  • Presentazione della domanda
  • Istruttoria tecnica: il Comune analizza la richiesta e valuta la compatibilità con le norme urbanistiche ed edilizie
  • Rilascio del parere: entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa

Accedi al servizio

Come si fa

La richiesta di parere di deroga deve essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • Online: inviando la documentazione via PEC all’indirizzo sportelloedilizia@pec.comune.rimini.it

  • Di persona: presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Rimini, sito in Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini

  • Posta ordinaria: inviando la richiesta all’indirizzo del Comune di Rimini – Settore Urbanistica

Per richiedere il parere il tecnico che presenta la pratica edilizia dovrà:

  • compilare il modulo di "Richiesta deroga Efficientamento Energetico" in formato aperto con campi compilabili reperibile nella modulistica in allegato;
  • allegare la Relazione tecnica redatta ai sensi della D.G.R. n. 1548/2020
  • allegare gli elaborati di progetto relativi all'intervento

Tale documentazione dovrà essere inoltrata allo Sportello per l'Edilizia contestualmente alla presentazione della pratica edilizia.

Modulistica endoprocedimenti edilizi (in allegato) da presentare in formato A3 fronte/retro

Cosa si ottiene
Il parere di deroga, che può essere: Favorevole, con indicazione delle prescrizioni da rispettare Negativo, se l’intervento non è compatibile con la normativa vigente Il parere è necessario per procedere con l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi

Ulteriori informazioni

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1548/2020 all’articolo 5 comma 3, comma 5 e comma 6 disciplina i parametri necessari da verificare al fine di poter richiedere un bonus volumetrico e/o una a deroga alle distanze, altezze e volumi, conseguenti la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico.

In particolare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1548/2020 all’articolo 5 precisa che:

  • comma 3.  Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante di edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di dotazione da fonti energetiche rinnovabili di cui al punto B.7 dell’Allegato 2, beneficiano, in sede di rilascio/presentazione del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime e distanze minime di protezione del nastro stradale, e fatti salvi i casi in cui gli strumenti urbanistici non consentano la modifica della sagoma degli edifici nei centri storici e per gli edifici vincolati dal piano.

  • comma 5. Nel caso di interventi su edifici esistenti, inclusi quelli di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e con ampliamento volumetrico, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura il maggiore spessore delle strutture opache verticali esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei valori di trasmittanza previsti all’Allegato 2 “Requisiti minimi”:
    a) nelle tabelle riportate ai punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3 del requisito D.1 “Controllo delle perdite per trasmissione” per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione importante di secondo livello e di ampliamento volumetrico < 15%;
    b) nelle pertinenti tabelle riportate al requisito B.2.1 “Parametri relativi all’involucro dell’edificio di riferimento” per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di ampliamento
    volumetrico > 15% e di demolizione e ricostruzione.
    Nel rispetto dei predetti limiti é permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio o formazione dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale 15/2013, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.

  • comma 6. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 3 comma 2 lettere b) e c), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Considerando che tali deroghe vengono rilasciate nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla Legge Regionale n. 15/2013, il parere rilasciato dall’Ufficio Energia Sostenibile si configura come un Endoprocedimento di un titolo edilizio, pertanto la relativa Richiesta, correlata dagli allegati obbligatori dovrà essere presentata allo Sportello per l’Edilizia.

Il servizio è regolato dal Piano Regolatore Generale e dalle norme edilizie comunali. In caso di edifici vincolati, potrebbe essere necessario acquisire ulteriori autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali.

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Ultimo aggiornamento

25/03/2025, 15:19