A chi si rivolge
Destinatari
Alle coppie dello stesso sesso unite civilmente
Cos'è
L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti, anche separatamente, manifestano la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di una delle parti o del Comune di iscrizione o di trascrizione (in caso di unione civile contratta all’estero) della costituzione di unione civile.
Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti possono proporre domanda di scioglimento dell’unione civile:
- Giudiziale: innanzi al Tribunale;
- Stragiudiziale: all’ufficiale di stato civile o con procedura di negoziazione assistita da avvocati.
Cosa serve
Utilizzare i due seguenti moduli:
Tempi e scadenze
- manifestazione della volontà di scioglimento dell’unione civile dinnanzi all’ufficiale di stato civile, congiunta o unilaterale;
- decorsi almeno tre mesi dalla manifestazione di volontà, sottoscrizione dell'accordo di scioglimento dell'unione civile;
- decorsi almeno trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di scioglimento, sottoscrizione della conferma dell'accordo di scioglimento dell'unione civile
Costi e vincoli
Il costo della procedura è di € 16,00 da pagarsi mediante avviso Pagopa rilasciato dall’ufficio preposto;
L’assistenza dell’Avvocato è facoltativa.
Accedi al servizio
La procedura innanzi all’ufficiale di stato civile
Occorre dapprima manifestare la volontà di scioglimento dell’unione civile dinnanzi all’ufficiale di stato civile competente, preceduta dall’invio, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo statocivile@comune.rimini.it, dell’apposita modulistica (modulo di manifestazione di volontà per lo scioglimento dell'unione civile), a seguito della quale verrà comunicata la prima data disponibile per l’appuntamento. La manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile può essere
- congiunta se entrambi gli uniti civilmente si presentano davanti all’ufficiale di stato civile;
- unilaterale se una sola parte si presenta innanzi all’ufficiale di stato civile;
in tal caso la volontà di scioglimento dell’unione civile deve essere previamente comunicata all’altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto. La missiva con avviso di ricevimento deve essere prodotta unitamente al modulo e la comunicazione è a cura della persona interessata.
Decorsi almeno 3 mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile, le parti compilano l’apposita modulistica (modulo di scioglimento dell’unione civile), da trasmettere tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail statocivile@comune.rimini.it, per richiedere un appuntamento ai fini della sottoscrizione dell’accordo di scioglimento dell’unione civile.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di scioglimento, le parti si presentano nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile, nella data concordata, per la conferma dell’accordo di scioglimento dell’unione civile.
La mancata comparizione anche di uno solo degli uniti civilmente comporterà la mancata conferma dell'accordo e, per addivenire allo scioglimento dell’unione civile, dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Ulteriori informazioni
Non è possibile attivare la procedura innanzi all’ufficiale di stato civile:
- in presenza di figli minori oppure di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o economicamente non autosufficienti; saranno considerati unicamente i figli comuni dei richiedenti;
- nel caso in cui la coppia intenda inserire nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale, ad eccezione di un assegno di mantenimento a cadenza periodica.
Norme di riferimento
- L. 20 maggio 2016 n.76;
- Decreto Legislativo n. 5/2017;
- Decreto Legislativo n. 6/2017;
- Decreto Legislativo n. 7/2017;
- Legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- Decreto legge n.132/2014 convertito in Legge n. 162/2014