Cos'è
I coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente possono negoziare un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni (vedi sezione "accedi al servizio" separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile), sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Cosa serve
Le fasi dell'accordo per la separazione o divorzio innanzi all'Ufficiale di stato civile:
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Compilazione e trasmissione della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da ognuno dei coniugi (vedi allegati) all'indirizzo e-mail statocivile@comune.rimini.it;
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Comunicazione ai coniugi della data del primo appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo e trasmissione di un avviso "pagoPA" al fine di provvedere al versamento di Euro 16,00;
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Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, non è ammessa procura;
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l’Ufficiale dello stato civile, solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, il giorno della firma dell'accordo concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento per la sottoscrizione della conferma da fissare almeno 30 giorni dopo la firma dell'accordo;
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nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di stato civile per confermare l'accordo sottoscritto;
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La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
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La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per cause di forza maggiore.
La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi comporterà, in ogni caso, la mancata conferma dell'accordo e, per addivenire alla separazione/divorzio, dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Accedi al servizio
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile:
i coniugi si presentano direttamente innanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
I coniugi si devono presentare presso il comune o:
- di celebrazione del matrimonio in forma civile;
- di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- di residenza di uno dei coniugi.
L'accordo può essere sottoscritto dai coniugi solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
L’accordo non può contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale ad eccezione dell'indicazione di un assegno di mantenimento a cadenza periodica e a tempo indeterminato.
Dal mese di maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Separazioni e divorzi mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati:
Dal mese di novembre 2014 per le soluzioni consensuali di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è prevista la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave.
l'accordo deve essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune o dove è stato celebrato il matrimonio (in forma civile o religiosa) o dove è stato trascritto (in caso di matrimonio celebrato all'estero).
Ulteriori informazioni
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, limitatamente all'attribuzione dell'assegno periodico, alla sua revoca e alla sua revisione quantitativa.
Deve essere utilizzata la modulistica reperibile nella presente pagina, nella quale le parti devono indicare quali condizioni della separazione o divorzio intendono modificare.
La modulista deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: stato civile@comune.rimini.it