A chi si rivolge
Destinatari
Il contribuente che riceve un accertamento fiscale dispone di tutta una serie di strumenti, normativamente previsti, per evitare di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi.
Si tratta in particolare di:
- Autotutela
- Acquiescenza
- Accertamento con adesione
- Reclamo/Mediazione
- Ricorso tributario
- Conciliazione giudiziale
Cos'è
Il fine è quello di porre sempre e comunque le condizioni necessarie per il raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale o giudiziale tra la pretesa impositiva azionata dall’Amministrazione finanziaria o ente locale da una parte e il contribuente dall’altra.
Cosa serve
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
L' Accertamento con Adesione è un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
RECLAMO/MEDIAZIONE
L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.
La mediazione tributaria si applica alle controversie di valore non superiore 50.000 (articolo 10 del D. L. n. 50 del 2017) per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 01 gennaio 2018.
RICORSO TRIBUTARIO
Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio avviso di accertamento, cartella di pagamento) può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.
Va ricordato che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere anche una proposta di mediazione, ossia di rideterminazione degli importi dovuti.