Presupposti e condizioni per l'acquisizione di autorizzazioni al commercio su area pubblica già esistenti

Cos'è

Per acquisire tramite subingresso una autorizzazione al commercio su area pubblica occorre:

  • per tutti: essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1-3-4 e 5 del D.Lgs 26.3.2010 n. 59;
  • per i commercianti del settore alimentare: essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 59/2010.

Durante l'esercizio dell'attività, inoltre, i commercianti su area pubblica devono sempre essere in regola con gli obblighi contributivi, condizione attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), pena la sospensione per sei mesi e la successiva revoca del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche.

Cosa serve

Documentazione da allegare alla SCIA, in entrambi i casi sopra indicati:

  • copia dell'atto di cessione d'azienda o affitto d'azienda debitamente registrato;

  • documentazione o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali (solo per il settore alimentare);

  • copia di un documento di identità, se la firma non è digitale;

  • copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);

  • solo quando il subingresso è dovuto a reintestazione a seguito di risoluzione (anticipata o a scadenza) di un contratto di affitto: dichiarazione che il contratto si è regolarmente risolto.

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Come si fa

1. Subingresso in autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipologia "A" con concessione di posteggio fisso

Occorre presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) utilizzando l’apposita sezione del portale telematico www.impresainungiorno.gov.it, relativa al SUAP del Comune di Rimini (vedi link in calce alla pagina).

Nel campo “descrizione generale dell’intervento” va sempre indicato:

  • il tipo di subingresso (in gestione se trattasi di affitto di ramo d’azienda – in proprietà se trattasi di cessione di ramo d’azienda);
  • il nome del mercato (es. Rimini città – Mercoledì)
  • Il numero del posteggio (es. n. 160 Zona P).

 

2. Subingresso in autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipologia "B" –Itineranti

Occorre presentare una SCIA da inviare al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che può essere quello di residenza o qualunque altro ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, nelle modalità telematiche previste.

Ulteriori informazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio in concessione abilita i titolari anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

 

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, così come modificato dal Decreto legislativo 59/2010 e dal Decreto legislativo 25/11/2016 n° 222

  • Legge regionale Emilia-Romagna 25 giugno 1999, n. 12 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 114/1998

  • Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 17 del 03/05/2018

  • I rapporti commerciali tra Italia e Repubblica di San Marino sono disciplinati dalla Legge del 6/6/1939 n. 1320 art. 4

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Ultimo aggiornamento

21/11/2022, 16:33