Descrizione
Propaganda elettorale diretta:
Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
Ad ogni lista spetta una superficie di metri 2 di altezza e 1 di base.
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.